Art. 40 L. 110/75

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi. Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.



Cass. pen., Sez. V 17/03/1994 n. 4132; Cass. pen., Sez. I 11/03/1992; Cass. pen. 26/01/1983;




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