Art. 15 Codice Penale Militare Guerra - Militari di Stati alleati o associati nella guerra.

Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Guerra
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto