Art. 25 Codice Penale Militare Pace - Pena di morte .

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare. La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione. Le norme per l’esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s’intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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