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Art. 96 codice antimafia - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica». (1) 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (2) (1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’ art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto. (2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’ art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.




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