Art. 336 Codice Assicurazioni - Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario. 2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP. 3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.




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