Art. 56 Codice Assicurazioni - Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza; b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali; c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.(2) 2. Nell'esercizio dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. (3) 3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545- quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545- septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.(4) (1) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 66, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 66, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 66, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. (4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 66, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.




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