Art. 144 codice beni culturali - Pubblicità e partecipazione

Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (1) 2.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.(2) (1) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 1) e 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. (2) Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.     




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