• Home
  • C. Beni Culturali
  • Art. 40 codice beni culturali - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Art. 40 codice beni culturali - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato. 2.  Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2. 3.  Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.        




Leggi altri articoli in: Codice Beni Culturali
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto