Art. 236 cc - Atto di nascita e possesso di stato

La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio. Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.




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