Art. 280 cc - Legittimazione.

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice. Articolo abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.




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