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  • Art. 28 Codice Comunicazioni Elettroniche - Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

Art. 106 Codice Comunicazioni Elettroniche - Obblighi dei rivenditori

I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.




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