Art. 140 Codice Navigazione - Nome delle navi maggiori.

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni (1). Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento. (1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.




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