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Art. 32 cpo - Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali

Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile. (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1). Articolo abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 1055), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.  




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