Art. 367 cp - Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Cassazione penale 2009/38111 condizioni per l’attenuante del ravvedimento operoso nella simulazione di reato

La ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti. Cassazione penale Sez. VI, 18/06/2009, n. 38111.




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