Art. 555 cp - Circostanza aggravante e pena accessoria.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata. Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua. Articolo abrogato dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto