Art. 166 cpc - Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, (2) depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Le parole da: “ovvero almeno…” a “… art. 168- bis, quinto comma” sono state inserite dall'art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.



Per la costituzione del convenuto “dies a quo” è il giorno dell’udienza

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, è da considerare come “dies a quo” il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal comma 1 dell’art. 155 c.p.c, e come “dies ad quem” il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.

Cass. 7 febbraio 2011, n. 2953.


 




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