Art. 186 bis cpc - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2) L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma. (1) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Questo periodo è stato aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Trib. Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009


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