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Art. 369 cpc - Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. (1) Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme al ricorso. (1) Numero così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 luglio 2007, n. 15396, Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 luglio 2009, n. 17896, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 ottobre 2009, n. 21558 e Cass. Civ., SS.UU., sentenza 4 novembre 2009, n. 23329


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