La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360; (1) 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; (2) 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (3) (…) (4) (1) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, co. 1, lett. e), n. 1, L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) I numeri 2), 3), 4) sono stati così sostituiti dall’art. 9, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. (3) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 47, co. 1, lett. e), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69. (4) Comma abrogato dall’art. 9, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.