Art. 380 bis cpc - Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio.

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.( 2) Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. (1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e successivamente aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.




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