Art. 619 cpc - Forma dell'opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore. (1) (1) Il comma: “Se all’udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l’ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all’istruzione della causa a norma degli artt. 175 e ss.; altrimenti fissa all’opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all’ufficio giudiziario competente per valore.” è stato così sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 con decorrenza dal 1 marzo 2006.




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