Il capo dell'ufficio del giudice di pace (1) distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio (2). (1) Le parole: "ufficio di conciliazione" sono state sostituite dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (2) Le parole: “di pretura o” sono state soppresse dall'art. 120, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.