Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice (1). (1) L’articolo che recitava: “Ordine di trattazione e discussione delle cause. Nella trattazione e nella discussione il pretore e il giudice di pace debbono dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 313 terzo comma del codice e a quelle rinviate da precedenti udienze.” è stato così sostituito dall'art. 125, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.