Art. 70 bis disp. att. cpc - Computo dei termini di comparizione

I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 20, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




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