Art. 78 disp. att. cpc - Astensione del giudice istruttore

Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina. Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.




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