Art. 83 bis disp. att. cpc - Trattazione scritta della causa

Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 26, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




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