Art. 464 sexies cpp - Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 28 aprile 2014, n. 67 che ha inserito l’intero Titolo quinto-bis.




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