Art. 79 cpa - Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.
2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L’appello è deciso in camera di consiglio.
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