Art. 198 cds - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.



Non applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni Codice della strada quando prevedono la decurtazione dei punti della patente

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall'art. 198, comma primo, di detto codice.

Cass. Civ. n. 3940/2012



La norma disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni pecuniarie al codice della strada, limitando l'applicabilità dell'istituto alle sole sanzioni economiche e non anche ai verbali che prevedono la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. 


x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto