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Differenza tra concorso ordinario e concorso anomalo, il dolo

La corte interviene sulla differenza tra concorso ordinario e concorso anomalo FocusLa Corte di Cassazione Penale, con la recente sentenza n. 4889 dell’1 febbraio 2017 si è espressa sulla differenza tra concorso anomalo e concorso ordinario dei compartecipi del reato e ha statuito che, nel caso in cui un concorrente abbia commesso un reato più grave di quello concordato, il compartecipe risponde anch’egli del medesimo reato in concorso ordinario ex art. 110 cp se ha previsto e accettato il rischio dell’evento più grave.

Qualora invece tale evento dipenda da circostanze eccezionali e imprevedibili o sia frutto di una mera occasionalità che esclude il nesso di causalità, egli risponde in virtù dell’art. 116 cp a titolo di concorso c.d. anomalo.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha condannato il compartecipe per gli stessi reati contestati all’autore materiale del fatto.

Lo scenario del delitto in Autogrill

Gli autogrill sono luoghi notoriamente affollati, un continuo andirivieni di viaggiatori anima i locali alla ricerca di riposo, di un pasto, di un souvenir dell’ultimo momento.

Moderne oasi lungo le autostrade, gli autogrill accolgono offrendo ristoro allo stanco autista e ai suoi passeggeri, giocattoli per i bambini che faticano a rimanere fermi in auto, riviste per le signore, mentre la prospettiva di avere davanti a sé ancora un lungo viaggio, invoglia all’acquisto di dolciumi e bevande per affrontare più comodamente il percorso.

Molti viaggiatori, molti incassi

Tutto questo universo di viaggiatori alla fine della giornata si misura con gli incassi che gli addetti, spente le luci e seduti ai tavoli che qualche ora prima erano pieni di vassoi, conteggiano minuziosamente e vanno poi a nascondere nella cassaforte.

La notte dovrebbe infatti essere un momento tranquillo; dopo le pulizie e la chiusura delle cucine, il silenzio regna interrotto solo da qualche sporadico viaggiatore notturno di passaggio.

Lungo l’autostrada A14, in terra emiliana, gli addetti di un autogrill hanno concluso la giornata, e prima di  hanno chiuso le casse e messo al sicuro i proventi del giorno negli uffici.

Uno schema collaudato

Fuori dalla stazione di servizio, tra i camion parcheggiati, si nasconde un’auto. È un’auto civetta della Polizia Giudiziaria e al suo interno gli agenti tengono gli occhi ben aperti sull’autogrill. Già da qualche tempo nella zona si aggira una banda di malviventi.

Agiscono sempre allo stesso modo: percorrono l’autostrada fino a quando incontrano la stazione di servizio che sembra più adatta ai loro illeciti scopi, spengono i fari, scendono dall’auto e in silenzio e al buio si dirigono sul retro. Senza fare troppo rumore, rompono i vetri delle finestre ed entrano negli uffici alla ricerca di una cosa sola: la cassaforte che custodisce i sostanziosi incassi della giornata.

Le ore notturne trascorrono lentamente, due chiacchiere per scacciare il sonno nell’attesa che finisca il turno e sia ora di tornare a casa.

All’improvviso notano quattro soggetti che sospettosamente si avviano verso il retro dell’edificio.

Gli agenti scendono dall’auto e piano piano si avvicinano; nel frattempo tre dei quattro malviventi sono riusciti a forzare una finestra e una porta interna e sono penetrati nell’ufficio dove si trova un armadio blindato.

Il finale inaspettato di una situazione drammatica

È il momento per intervenire: gli agenti si rivelano e intimano l’arresto ai malviventi sopresi mentre stavano scassinando l’armadio, con gli arnesi ancora in mano.

All’improvviso la situazione precipita, i malviventi, infatti, non hanno nessuna intenzione di arrendersi e per sfuggire alla cattura decidono di affrontare gli agenti.

La reazione è violenta.

Uno dei rapinatori, con in pugno un cacciavite, inizia una colluttazione con l’ispettore che sta tentando di trattenerlo mentre il suo compare, che impugna il piede di porco, reagisce all’immobilizzazione degli altri due agenti.

Improvvisamente, questi sottrae la pistola a uno dei due e la punta dritto in volto all’altro, pronto ad esplodere il colpo.

La situazione è drammatica e sembra senza via di scampo.

Il grilletto viene azionato ripetutamente, più volte, ma non il proiettile non parte. L’agente non aveva disattivato il dispositivo di sicura automatica.

La contestazione del concorso, dal Tribunale di Bologna fino in Cassazione

Il 18 aprile del 2013 il Tribunale di Bologna condanna l’imputato alla reclusione e alla multa per i delitti di resistenza a pubblico ufficialelesioni personali e ricettazione, assolvendolo dai delitti tentati di omicidio e rapina

Il 22 ottobre 2014 la Corte di appello di Bologna riforma la sentenza riconoscendo anche i delitti di tentato omicidio e di tentata rapina.

La Cassazione annulla la sentenza con rinvio.

Il ricorrente nega la sussistenza del concorso: è mancato il dolo

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., violazione degli artt. 4043, 110, 116 c.p., 13362-bis81 c.p., e 125272273192438, comma 5, c.p.p., e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello, nel ritenere il concorso ex art. 110 cp negli stessi reati contestati in separato giudizio all’altro compartecipe, ha errato nella valutazione delle emergenze istruttorie e nella mancata considerazione che l’intervento della Polizia era del tutto inaspettato così come era inaspettata la reazione del suo complice che aveva sottratto l’arma dell’agente allo scopo di sparare, tanto da escludere qualsiasi progettazione di tale evento.

Inoltre, deduce il mancato riesame della richiesta di integrazione probatoria e l’omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La Corte di Appello sostiene che erano eventi prevedibili e accettati

Il Procuratore presso la Corte di Appello di Bologna resiste insistendo per la validità della sentenza nelle parti in cui ha ritenuto il concorso nel tentato omicidio e nella tentata rapina dell’arma da considerarsi eventi prevedibili e logicamente conseguenti al furto in un’area notoriamente sorvegliata per tutte le ventiquattro ore.

La Cassazione: negato il concorso al concorrente che non ha concretamente previsto il reato più grave

La Corte di Cassazione ha deciso per l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bologna, con rinvio ad altra sezione per l’emanazione di sentenza che tenga conto del principio di diritto emanato in materia di concorso nel reato.

Secondo la Corte, infatti, ricorre la disciplina dell’art. 116 cp, e non quella dell’art. 110, ogni volta che il complice non abbia previsto, pur avendo potuto per effetto dell’ordinaria diligenza, l’evento più grave come certo o altamente probabile.

L’esame di legittimità della precedente decisione

All’esame della Cassazione è pervenuta la decisione della Corte di Appello di Bologna, chiamata a giudicare il compartecipe di un reato avvenuto in un autogrill nei pressi del capoluogo emiliano.

In primo grado, costui, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro milletrecento di multa per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.

Tuttavia, a differenza del suo complice, giudicato separatamente, era stato assolto dal contestato delitto di tentato omicidio e tentata rapina della pistola.

Giunti in secondo grado, la Corte bolognese aveva riconosciuto anche i due delitti tentati riformulando la condanna nella pena complessiva di anni nove, mesi quattro e giorni dieci di reclusione.

Il ricorso dell’imputato è accolto

La Suprema Corte accoglie il ricorso avverso la sentenza di secondo grado.

In via preliminare, ribadisce l’efficacia endoprocessuale delle ordinanze cautelari con rimessione alle successive fasi del giudizio dove entrano le prove, l’accertamento della responsabilità.

Un indirizzo giurisprudenziale costante

Passando al merito della questione, la Cassazione richiama i principi giurisprudenziali costantemente affermati in materia di concorso nel reato per il fatto più grave di quello progettato, materialmente commesso dal concorrente.

Coerentemente, statuisce che il compartecipe risponde ai sensi dell’art. 110 cp se ha previsto e accettato il rischio di un delitto diverso e più grave, rispondendo, al contrario, del concorso ex art. 116 cp qualora non abbia immaginato l’evento più grave come logicamente prevedibile, pur avendo potuto farlo usando l’ordinaria diligenza.

Per contro, sostiene la Cassazione che vada escluso totalmente il concorso solo quando il reato più grave dipenda da una circostanza imprevedibile e del tutto indipendente dal fatto criminoso progettato e in tutti i casi in cui una circostanza eccezionale interrompa il nesso di causalità.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ritiene che erroneamente la Corte di Appello abbia posto in sequenza logica il progetto del furto con arnesi da scasso, in una zona già normalmente sorvegliata dagli addetti e dalle forze dell’ordine per via dei furti, con la prevedibilità di essere sorpresi in flagranza e di dover sfuggire alla cattura usando violenza ed altrettanto erroneamente abbia ritenuto presunta la condivisione e l’accettazione della condotta tenuta dall’agente materiale da parte degli altri concorrenti.

Il dolo è l’elemento dirimente tra le varie fattispecie di concorso

L’orientamento giurisprudenziale che traccia la linea di confine tra concorso ai sensi dell’art. 110 cp e concorso anomalo ex art. 116 cp è ormai consolidato.

La Cassazione si è ripetutamente espressa sul punto stabilendo che il concorso ordinario richiede la prospettazione dell’evento diverso e più grave come una modalità alternativa per realizzare il progetto criminoso comune.

In questo caso, infatti, i compartecipi che aderiscono ad un’azione collettiva ponendosi un obiettivo comune, accettano l’ipotesi che possa essere commesso un delitto ulteriore o accessorio nel perseguimento di tale obiettivo.

È evidente come il presupposto psicologico del concorso ordinario sia costituito dal dolo, anche eventuale o indiretto, e nel fatto che, presenti le giuste circostanze di fatto, il compartecipe abbia la possibilità di prevedere e accettare l’evento lesivo più grave come probabile epilogo dei fatti.

Al contrario, il concorso ordinario è escluso qualora nel compartecipe manchi del tutto la prospettazione dell’evento.

Tipologie ricorrenti di delitti nel concorso ordinario

La configurazione del concorso ordinario e, in ambito processuale, la sua preponderanza sul concorso anomalo, si riscontra maggiormente nelle ipotesi delittuose associative, anche a livello di tentativo.

Frequentemente, infatti, le vicende riguardano la degenerazione della condotta criminosa ad opera di uno o più compartecipi nelle fattispecie legate a rapina, omicidio o lesioni.

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