Art. 193 Legge Fallimentare - ine dell'amministrazione controllata

Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente. Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.




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