DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219 

Regolamento recante sistema di riqualificazione  elettrica  destinato
ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) 

(GU n.7 del 11-1-2016)

 Vigente al: 26-1-2016  
 
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  in  particolare
l'articolo 17-terdecies che, cosi'  come  successivamente  modificato
dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche  costruttive  e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi  in  veicoli
il cui  motore  sia  ad  esclusiva  trazione  elettrica,  si  applica
l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75,  che
prevede  che  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
stabilisca con propri decreti  norme  specifiche  per  l'approvazione
nazionale di sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche,  nonche'  le
idonee  procedure  per  la  loro  installazione,  quali  elementi  di
sostituzione o di integrazione di  parti  dei  veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni, ed  in  particolare  il  comma  2
dell'articolo 236  che  individua,  tra  l'altro,  gli  elementi  del
veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito  nulla
osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio 2008, supplemento ordinario, con  cui  e'  stata  recepita  la
direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
ed  entita'  tecniche  destinati  a  tali   veicoli,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic  Commission
for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni  Unite,
recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione  di  veicoli
relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi
emendamenti; 
  Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi  relative
all'omologazione dei  motori  a  combustione  interna  o  dei  gruppi
motopropulsori elettrici destinati  alla  propulsione  di  veicoli  a
motore delle categorie M ed N, per  quanto  riguarda  la  misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti  dei  gruppi
motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti; 
  Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione di  veicoli  riguardo  ai  requisiti  specifici  del
motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; 
  Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione delle autovetture  con  solo  motore  a  combustione
interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda  la
misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del  consumo  di
carburante ovvero la misurazione del consumo di energia  elettrica  e
dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e  N1  con
solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione  del
consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi
emendamenti; 
  Visto il decreto del capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107; 
  Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui  la  Direzione  generale
per la motorizzazione ha espletato  la  procedura  d'informazione  in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre
2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015  con  cui
la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni
della Commissione europea; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure  per  l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione
di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli  delle  categorie
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G,  N1  e  N1G,  immatricolati
originariamente con motore termico. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per : 
    a)  "sistema  di  riqualificazione  elettrica":  un  sistema  che
consente di trasformare un  veicolo  con  motore  endotermico  in  un
veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito  almeno
da: 
      1.   un   motopropulsore   (macchina   elettrica   e   relativo
convertitore  di  potenza),  montato  a   monte   degli   organi   di
trasmissione; 
      2. un  pacco  batterie  (comprensivo  di  sistema  di  gestione
elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e
protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza
di trazione; 
      3. un'interfaccia  con  la  rete  per  la  ricarica  del  pacco
batterie; 
      4.  eventuali  altri   sottosistemi   necessari   al   corretto
funzionamento del veicolo trasformato; 
    b) "pacco batterie": un  gruppo  di  accumulatori  elettrochimici
collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante,
in un involucro esterno, non destinato ad essere  lacerato  o  aperto
dall'utilizzatore; 
    c) "tipo  di  veicolo":  l'insieme  dei  veicoli  quali  definiti
dall'articolo 3, comma 17, della direttiva  2007/46/CE  e  successive
modificazioni; 
    d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni  di  varianti,
quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva  2007/46/CE
e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo,
che  non  differiscano  per   caratteristiche   dimensionali   e   di
prestazioni funzionalmente connesse al  sistema  di  riqualificazione
elettrica; 
    e) "campo d'impiego": le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
"sistema  di  riqualificazione  elettrica"  puo'  essere  installato,
secondo i  criteri  tecnici  indicati  nell'allegato  C  al  presente
decreto. 
                               Art. 3 Omologazione 
1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un Servizio tecnico, quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato dalla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, con le eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, a seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C al presente decreto. 3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. 4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B al presente decreto.
          Art. 4 Caratteristiche generali del sistema  di  riqualificazione  elettrica
                    richieste per l'omologazione 
 
  1. Ciascun sistema di  riqualificazione  elettrica  e'  progettato,
costruito e montato in modo  tale  che,  in  condizioni  normali  di
impiego e nonostante le sollecitazioni cui  puo'  essere  sottoposto,
non siano alterate  le  originarie  caratteristiche  del  veicolo  in
termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli
agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 
  2. E' richiesto  il  preventivo  nulla  osta  del  costruttore  del
veicolo nei casi in cui  il  sistema  di  riqualificazione  elettrica
richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo  al  di  fuori
del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione
dei  sistemi  anti-bloccaggio,  controllo  della  trazione  e   della
stabilita' del veicolo,  con  altri  di  caratteristiche  diverse  da
quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo. 
  3. Nei casi previsti al comma 2, in alternativa al nulla  osta  del
costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, di cui all'articolo  3,
comma 1, procedera' alle verifiche e prove necessarie per  accertare,
sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche  effettuate  assicurino
un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a  quello  del
veicolo originario. 
Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
 
  1. Il costruttore del  sistema  di  riqualificazione  elettrica  e'
responsabile dell'omologazione e della conformita' di  produzione  di
tutti i  componenti  del  sistema  stesso,  nonche'  delle  modifiche
necessarie per installare il sistema su un  veicolo  appartenente  al
campo di impiego del sistema medesimo. 
  2. Il costruttore del  sistema  di  riqualificazione  elettrica  e'
responsabile,  in  qualita'  di  "produttore"  a  norma  del  decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di  recupero  e
trattamento del pacco batterie esauste. 
  3. Ogni sistema di  riqualificazione  elettrica  conforme  al  tipo
omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile  ed
indelebile,  il  marchio  dell'omologazione,  omettendo  i  caratteri
relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. 
  4. Per ogni sistema  di  riqualificazione  elettrica,  prodotto  in
conformita' al tipo omologato, il costruttore  del  sistema  rilascia
apposito certificato di conformita', redatto secondo  il  modello  di
cui all'allegato D al presente decreto. 
  5.  Il  costruttore  del  sistema  di  riqualificazione   elettrica
predispone e  rende  disponibili,  per  ogni  sistema  omologato,  le
prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 
  6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con  le  informazioni
di uso,  manutenzione,  installazione  e  smaltimento  dello  stesso,
destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi'
corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi  in
caso di interventi di emergenza. 
                               Art. 6 
 
Prescrizioni per  l'installazione  del  sistema  di  riqualificazione
  elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1.  Ogni  sistema  deve  essere  installato  da  impresa  esercente
l'attivita'   di   autoriparazione,   di   seguito   indicata    come
"installatore", di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 
  2. L'installatore del sistema provvede ad  apporre  sul  veicolo  i
necessari simboli di  allerta  o  pericolo  secondo  le  prescrizioni
vigenti, di cui al Regolamento UN100. 
  3. L'installatore del sistema  di  riqualificazione  elettrica  sul
veicolo rilascia  una  dichiarazione,  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato  E  al  presente  decreto,  con   la   quale   certifica
l'osservanza delle  prescrizioni  per  l'installazione  disposte  dal
costruttore del sistema ovvero, nei casi  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, dal costruttore del veicolo. 
  4. L'installazione di un sistema di riqualificazione  elettrica  su
un veicolo comporta, a seguito di  visita  e  prova,  l'aggiornamento
della carta di circolazione, a norma  dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  nei
casi e con le modalita' stabilite con provvedimento  della  Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  5. Non e' consentito il ripristino del  motore  endotermico  su  un
veicolo che  sia  stato  oggetto  di  riqualificazione  elettrica  in
conformita' al presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
                    Conformita' della produzione 
 
  1. Gli impianti  di  produzione  dei  sistemi  di  riqualificazione
elettrica sono soggetti al sistema di controllo  di  conformita'  del
processo  produttivo  e  della  conformita'  del  prodotto  al   tipo
omologato, ai sensi del decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  21
aprile 2009. 
                               Art. 8 
 
 
Riconoscimento dei  sistemi  omologati  da  altri  Stati  dell'Unione
              europea e dello Spazio economico europeo 
 
  1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione  elettrica,
omologati da Stati appartenenti all'Unione  europea  ed  allo  Spazio
economico europeo, sono  soggetti  a  verifica  delle  condizioni  di
sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 
  2. La verifica di cui al comma  1  e'  effettuata  da  un  Servizio
tecnico,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  sulla  base   di   idonea
documentazione,   rilasciata   dallo   Stato   che   ha    provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta  in  ambito  nazionale
solo se, dall'esame documentale,  si  evince  che  le  condizioni  di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto. 
                               Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli allegati A, B, C, D, e E sono parte integrante del  presente
regolamento e  sono  aggiornati  con  provvedimento  della  Direzione
Generale per la Motorizzazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 1° dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3683 
                             Allegato A 
                  Modello della scheda informativa 
Scheda  informativa  relativa  all'omologazione  di  un  sistema   di
                     riqualificazione elettrica 
                          (art. 3, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato B 
        Modello del certificato di omologazione / estensione 
                          (art. 3, comma 4) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato C 
       PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA DI 
      RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE 
                          (art. 3, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato D 
                 MODELLO CERTIFICATO DI CONFORMITA' 
              PER SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA 
                          (art. 5, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato E 
        Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo 
              del sistema di riqualificazione elettrica 
                          (art. 6, comma 1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
x

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