DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa  a  determinate  norme  che

regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto

nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della

concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)

 

(GU n.15 del 19-1-2017)

  Vigente al: 3-2-2017  

Capo I

Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

  Vista  la  direttiva  2014/104/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 novembre 2014  relativa  a  determinate  norme  che

regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto

nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della

concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea;

  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni, recante codice del consumo;

  Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  e  successive

modificazioni,  recante  istituzione  di  Sezioni  specializzate   in

materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e

corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12  dicembre

2002, n. 273;

  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela

della concorrenza e del mercato;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.

217, concernente regolamento recante norme in  materia  di  procedure

istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e

del mercato;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 14 gennaio 2017;

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico,  di

concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale e dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Ambito di applicazione e oggetto

  1. Il presente  decreto  disciplina,  anche  con  riferimento  alle

azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del  consumo

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al

risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di  una

violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o  di

un'associazione di imprese.

  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro  cessante

e gli interessi e non determina sovracompensazioni.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese

che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza;

  b)  «diritto  della  concorrenza»:  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli  101  o  102  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10

ottobre  1990,  n.   287,   applicate   autonomamente,   nonche'   le

disposizioni di altro Stato membro che perseguono  principalmente  lo

stesso  obiettivo  degli  articoli  101  e  102  del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni  di  cui

agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate

nello stesso caso  e  parallelamente  al  diritto  della  concorrenza

dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo  1,  del  regolamento

(CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali

a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni  penali  costituiscano

gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole  di  concorrenza

applicabili alle imprese;

  c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o  giuridica,  o  un

ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno  causato

da una violazione del diritto della concorrenza;

  d) «autorita' nazionale garante  della  concorrenza»:  un'autorita'

designata  da  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   a   norma

dell'articolo 35 del regolamento (CE)  n.  1/2003  come  responsabile

dell'applicazione  degli  articoli  101  e  102  del   trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea;

  e)  «autorita'  garante  della  concorrenza»:  la   Commissione   o

l'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   di   cui

all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  o  l'autorita'

nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a

seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza

disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione;

  f)  «giudice  del  ricorso»:  il  giudice   competente   ai   sensi

dell'articolo 33, comma 1, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,

ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in  seguito

alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di  rivedere  le

decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della  concorrenza

o  le  pronunce  giurisdizionali   formulate   su   tali   decisioni,

indipendentemente dal fatto che  tale  giudice  abbia  il  potere  di

constatare una violazione del diritto della concorrenza;

  g)  «decisione  relativa  a  una  violazione»:  la   decisione   di

un'autorita' garante della  concorrenza  ovvero  di  un  giudice  del

ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

  h) «decisione definitiva relativa a una violazione»:  la  decisione

relativa a una violazione  che  non  puo'  o  non  puo'  piu'  essere

impugnata con mezzi ordinari;

  i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi  al  giudice

adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti  contenenti

informazioni,   indipendentemente   dal   supporto   sul   quale   le

informazioni sono registrate;

  l) «cartello»: un accordo, una  intesa  ai  sensi  dell'articolo  2

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due

o  piu'  concorrenti,  volta  a  coordinare  il  loro   comportamento

concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti  parametri  di

concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o

coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o  altre  condizioni  di

transazione,   anche   in   relazione   a   diritti   di   proprieta'

intellettuale, nell'allocare quote di produzione o  di  vendita,  nel

ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro  mediante  manipolazione

delle  gare  d'appalto,  restrizioni  delle  importazioni   o   delle

esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese

concorrenti;

  m) «programma di clemenza»: il  programma  adottato  dall'autorita'

garante della concorrenza e del mercato ai  sensi  dell'articolo  15,

comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o  altro  programma

della  Commissione  europea  o   di   uno   Stato   membro   relativo

all'applicazione dell'articolo 101  del  trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del  diritto

nazionale in base alla quale un partecipante a un  cartello  segreto,

indipendentemente  dalle  altre  imprese  coinvolte   nel   cartello,

collabora a  un'indagine  dell'autorita'  garante  della  concorrenza

fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il

cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in  cambio,  per

decisione o con  la  chiusura  del  procedimento,  l'immunita'  dalle

ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione;

  n)  «dichiarazione  legata  a  un  programma  di   clemenza»:   una

dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da  parte  o

per conto di un'impresa  o  di  una  persona  fisica  a  un'autorita'

garante della concorrenza,  ovvero  una  registrazione  di  una  tale

dichiarazione,  che  descrive  la  conoscenza  dell'impresa  o  della

persona fisica in merito a un cartello e descrive il  ruolo  da  essa

svolto  al  suo  interno,  predisposta  specificamente   per   essere

presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere  la

non applicazione o una  riduzione  delle  sanzioni  ai  sensi  di  un

programma  di  clemenza  e  che   non   comprende   le   informazioni

preesistenti;

  o)    «informazioni    preesistenti»:    le     prove     esistenti

indipendentemente dal  procedimento  di  un'autorita'  garante  della

concorrenza a  prescindere  dalla  presenza  o  meno  delle  suddette

informazioni nel fascicolo della predetta autorita';

  p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da  parte

o per conto di un'impresa a un'autorita' garante  della  concorrenza,

in  cui  l'impresa  riconosce  o  rinuncia  a   contestare   la   sua

partecipazione a una violazione del diritto della  concorrenza  e  la

propria  responsabilita'  in  detta  violazione  del  diritto   della

concorrenza, predisposta specificamente per consentire  all'autorita'

garante della concorrenza di applicare una procedura  semplificata  o

accelerata;

  q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una  persona  fisica

che ha ottenuto l'immunita' dalle  ammende  da  un'autorita'  garante

della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza;

  r) «sovrapprezzo»:  la  differenza  tra  il  prezzo  effettivamente

pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di  una

violazione del diritto della concorrenza;

  s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di

risoluzione  stragiudiziale  di  una  controversia,  riguardanti  una

richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una  violazione

del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4  marzo

2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,

e al titolo II-bis della parte V del codice del  consumo  di  cui  al

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i  procedimenti

di arbitrato di cui al  titolo  VIII  del  libro  IV  del  codice  di

procedura civile;

  t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo  amichevole  di

definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento  di

cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a

seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui  al  capo  II

del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162;  l'accordo

amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis

del codice del consumo di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e'  definita  la

controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del

codice di procedura civile;

  u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona  giuridica

o  un  ente  privo  di  personalita'  giuridica  che  ha   acquistato

direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto  di

una violazione del diritto della concorrenza;

  v)  «acquirente  indiretto»:  una  persona  fisica,   una   persona

giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato

non direttamente da un autore della violazione, ma da  un  acquirente

diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto  di  una

violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o  servizi  che

li incorporano o che derivano dagli stessi.

Capo II

Esibizione delle prove

                               Art. 3

                        Ordine di esibizione

  1. Nelle azioni per il  risarcimento  del  danno  a  causa  di  una

violazione del diritto della concorrenza, su istanza  motivata  della

parte, contenente l'indicazione  di  fatti  e  prove  ragionevolmente

disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la

plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa,

il giudice puo' ordinare alle parti o  al  terzo  l'esibizione  delle

prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle

disposizioni del presente capo.

  2.  Il  giudice  dispone  a  norma   del   comma   1   individuando

specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di  prova  o  le

rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di

esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante   il

riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi

come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati,

l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta

l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

  3.  Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di  quanto  e'

proporzionato alla decisione e, in particolare:

  a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o  la  difesa

sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine

di esibizione;

  b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in  specie  per  i

terzi interessati;

  c) valuta se le prove di cui e' richiesta  l'esibizione  contengono

informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

  4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno  per  oggetto

informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di

tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non

rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di

audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone

autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad

esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma

aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni

riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di

carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative

a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.

  5. La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la  istanza  di

esibizione hanno diritto di  essere  sentiti  prima  che  il  giudice

provveda a norma del presente articolo.

  6. Resta ferma la riservatezza  delle  comunicazioni  tra  avvocati

incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

                               Art. 4

Esibizione  delle  prove  contenute  nel  fascicolo  di  un'autorita'

                      garante della concorrenza

  1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo

di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti  ne'  i

terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.

  2. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel  fascicolo

di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo  3  e

secondo quanto disposto dal presente articolo.

  3. Quando il giudice  valuta  la  proporzionalita'  dell'ordine  di

esibizione considera altresi':

  a) se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla

natura,  all'oggetto  o  al  contenuto  dei  documenti  presentati  a

un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel  fascicolo  di

tale autorita' o con  una  domanda  generica  attinente  a  documenti

presentati a un'autorita' garante della concorrenza;

  b) se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il

risarcimento del danno a causa di una violazione  del  diritto  della

concorrenza;

  c) se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione  a

livello pubblicistico del diritto della concorrenza  in  relazione  a

quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel  caso

di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai  sensi  del

comma 7.

  4. Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento  da  parte

dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare  l'esibizione

delle seguenti categorie di prove:

  a) informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita'

garante della concorrenza;

  b)  informazioni  che  l'autorita'  garante  della  concorrenza  ha

redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;

  c) proposte di transazione, ove  specificamente  disciplinate,  che

sono state revocate.

  5. Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire

prove aventi ad  oggetto  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di

clemenza o proposte di transazione, ove specificamente  disciplinate.

In ogni caso l'attore  puo'  proporre  istanza  motivata  perche'  il

giudice, che puo'  chiedere  assistenza  solo  all'autorita'  garante

della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente  al

solo scopo di  garantire  che  il  loro  contenuto  corrisponda  alle

definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  n)  e  p).  Gli

autori dei documenti  interessati  possono  chiedere  al  giudice  di

essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o

a terzi l'accesso a tali prove. Quando  il  giudice  accerta  che  il

contenuto  delle  prove  non  corrisponde  alle  definizioni  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettere n)  e  p),  ne  ordina  l'esibizione

secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 6.

  6. Il giudice  puo'  ordinare  l'esibizione  delle  prove  che  non

rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche

prima della conclusione  del  procedimento  da  parte  dell'autorita'

garante della concorrenza.

  7. Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire  il

proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta  di  esibizione

puo' presentare  osservazioni  al  giudice.  Al  fine  di  consentire

all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta'  di

cui al periodo precedente, il giudice informa la  medesima  autorita'

delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli  atti

che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono

inserite nel fascicolo  d'ufficio  a  norma  dell'articolo  96  delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti  ai  fini

del decidere e' in  corso  un  procedimento  davanti  a  un'autorita'

garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare  l'efficacia

dell'applicazione  a  livello   pubblicistico   del   diritto   della

concorrenza,  il  giudice  puo'  sospendere  il  giudizio  fino  alla

chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o

in altro modo.

  9. Sono  fatte  salve  le  norme  e  prassi  previste  dal  diritto

dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali  sulla  protezione

dei documenti interni delle autorita'  garanti  della  concorrenza  e

della corrispondenza tra tali autorita'.

                               Art. 5

Limiti nell'uso delle  prove  ottenute  solo  grazie  all'accesso  al

  fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza

  1.  Le  prove  che  rientrano  in  una  delle  categorie   di   cui

all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque  ottenute  dalle

parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi

limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

  2. Le prove che rientrano nella categoria di  cui  all'articolo  4,

comma 6, comunque ottenute dalle parti  solo  mediante  l'accesso  al

fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per  il  risarcimento

del danno solo dalla parte che le ha ottenute o  dal  suo  successore

nel diritto.

                               Art. 6

                              Sanzioni

  1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato  motivo  di

rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3

o  non  adempie  allo  stesso  il  giudice   applica   una   sanzione

amministrativa pecuniaria da  euro  15.000  a  euro  150.000  che  e'

devoluta a favore della Cassa delle ammende.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo  che

distrugge prove rilevanti ai fini del  giudizio  di  risarcimento  il

giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000

a euro 150.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.

  3. Alla parte o al terzo che non rispetta o rifiuta  di  rispettare

gli obblighi imposti dall'ordine del giudice a tutela di informazioni

riservate a norma dell'articolo 3, comma 4, il  giudice  applica  una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000  che

e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.

  4. Alla parte che utilizza le prove in violazione dei limiti di cui

all'articolo  5  il  giudice  applica  una  sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che  e'  devoluta  a  favore

della Cassa delle ammende.

  5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si  applicano  anche  ai

rappresentanti  legali  della  parte  o  del   terzo   autori   delle

violazioni.

  6. Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

cui ai commi 1 e 2, se la parte rifiuta senza giustificato motivo  di

rispettare l'ordine di esibizione del giudice a norma dell'articolo 3

o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti  ai  fini

del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni  elemento  di

prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

  7. Ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di

cui al comma 4, se la parte utilizza prove in violazione  dei  limiti

di cui all'articolo 5, il giudice puo' respingere in tutto o in parte

le domande e le eccezioni alle quali le prove si riferiscono.

Capo III

Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido

                               Art. 7

           Effetti delle decisioni dell'autorita' garante

                          della concorrenza

  1. Ai fini dell'azione per il risarcimento  del  danno  si  ritiene

definitivamente accertata, nei confronti dell'autore,  la  violazione

del  diritto  della   concorrenza   constatata   da   una   decisione

dell'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui

all'articolo 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  non  piu'

soggetta ad impugnazione davanti al giudice del  ricorso,  o  da  una

sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.  Il  sindacato

del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti  posti

a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai  profili

tecnici che non presentano un oggettivo margine di  opinabilita',  il

cui  esame  sia  necessario  per  giudicare  la  legittimita'   della

decisione medesima. Quanto previsto  al  primo  periodo  riguarda  la

natura della  violazione  e  la  sua  portata  materiale,  personale,

temporale e territoriale, ma non il nesso di causalita' e l'esistenza

del danno.

  2. La decisione definitiva con cui una autorita' nazionale  garante

della concorrenza o il giudice del  ricorso  di  altro  Stato  membro

accerta una violazione  del  diritto  della  concorrenza  costituisce

prova, nei confronti dell'autore, della  natura  della  violazione  e

della sua portata materiale,  personale,  temporale  e  territoriale,

valutabile insieme ad altre prove.

  3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati le

facolta' e gli obblighi del giudice ai sensi  dell'articolo  267  del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

                               Art. 8

                       Termine di prescrizione

  1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione

del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine

di prescrizione non inizia a decorrere prima che  la  violazione  del

diritto della concorrenza sia cessata e  prima  che  l'attore  sia  a

conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a  conoscenza

di tutti i seguenti elementi:

  a) della condotta e del fatto che  tale  condotta  costituisce  una

violazione del diritto della concorrenza;

  b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha

cagionato un danno;

  c) dell'identita' dell'autore della violazione.

  2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorita' garante  della

concorrenza avvia un'indagine  o  un'istruttoria  in  relazione  alla

violazione del diritto della concorrenza cui  si  riferisce  l'azione

per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione  si  protrae

per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla  violazione

del diritto della concorrenza e' divenuta definitiva o  dopo  che  il

procedimento si e' chiuso in altro modo.

                               Art. 9

                      Responsabilita' in solido

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del

codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno

di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola  o  media  impresa  (PMI),

come definita nella raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,

che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo

nei confronti dei propri acquirenti diretti ed  indiretti  quando  la

sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore  al  cinque  per

cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione  del  diritto

della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie  regole  in

materia di responsabilita'  solidale  determinerebbe  un  pregiudizio

irreparabile per la sua solidita' economica e la  totale  perdita  di

valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile  in  solido  anche

nei confronti di soggetti danneggiati diversi da  quelli  di  cui  al

periodo  precedente  solo  quando   questi   non   possono   ottenere

l'integrale risarcimento del  danno  dalle  altre  imprese  coinvolte

nella stessa violazione del diritto della concorrenza.

  2. La deroga di cui al comma  1,  primo  periodo,  non  si  applica

quando la PMI ha svolto  un  ruolo  di  guida  nella  violazione  del

diritto della concorrenza o costretto altre  imprese  a  parteciparvi

ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in  precedenza

una violazione del diritto della concorrenza.

  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del

codice civile  il  beneficiario  dell'immunita'  e'  responsabile  in

solido:

  a)  nei  confronti  dei  suoi  acquirenti  o  fornitori  diretti  o

indiretti;

  b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando  questi

non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle  altre

imprese  coinvolte  nella  stessa  violazione   del   diritto   della

concorrenza.

  4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1,  secondo  periodo,  e  3,

lettera b), inizia a decorrere da quando risulta  accertato  che  gli

stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno  dalle

altre imprese coinvolte nella stessa  violazione  del  diritto  della

concorrenza.

  5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita'  da  parte  di

colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno

che lo  stesso  beneficiario  dell'immunita'  ha  causato  ai  propri

acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato

ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile.

Capo IV

Trasferimento del sovrapprezzo

                               Art. 10

       Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo

  1. Il risarcimento  del  danno  da  violazione  del  diritto  della

concorrenza  puo'  essere  chiesto  da   chiunque   lo   ha   subito,

indipendentemente dal fatto che si tratti  di  acquirente  diretto  o

indiretto dell'autore della violazione.

  2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore  della

violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento  non

supera il danno da sovrapprezzo  subito  a  tale  livello,  fermo  il

diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento  per  il

lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o  parziale  del

sovrapprezzo.

  3. Le disposizioni del Capo IV del presente  decreto  si  applicano

anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una

fornitura all'autore della violazione.

                               Art. 11

                     Eccezione di trasferimento

  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno,  il  convenuto  che

eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte  il

sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza

ha  l'onere  di  provarlo  anche  chiedendo  l'esibizione  di   prove

all'attore o a terzi.

                               Art. 12

                        Acquirenti indiretti

  1. Nelle azioni di risarcimento  del  danno  per  trasferimento  in

tutto  o  in  parte  del  sovrapprezzo,  l'attore   deve   dimostrare

l'esistenza  e  la  portata   del   trasferimento   anche   chiedendo

l'esibizione di prove al convenuto o a terzi.

  2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si

presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:

  a) il convenuto  ha  commesso  una  violazione  del  diritto  della

concorrenza;

  b) la violazione del diritto della concorrenza  ha  determinato  un

sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;

  c) l'acquirente indiretto ha  acquistato  beni  o  servizi  oggetto

della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o

servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.

  3. Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma

2 non e' stato trasferito  interamente  o  in  parte  sull'acquirente

indiretto.

                               Art. 13

                        Pluralita' di azioni

  1. Ferma la applicazione degli articoli  39  e  40  del  codice  di

procedura  civile  e  dell'articolo  30  del  regolamento   (UE)   n.

1215/2012, nelle azioni di risarcimento del danno da trasferimento in

tutto o in parte del  sovrapprezzo  derivante  dalla  violazione  del

diritto della concorrenza, il giudice, nel valutare se l'onere  della

prova previsto dagli articoli 11 e 12 e' assolto, puo'  tenere  conto

delle azioni di risarcimento del danno, anche proposte in altri Stati

membri,  relative  alla  medesima  violazione   del   diritto   della

concorrenza ma promosse da attori che si trovano a un  altro  livello

della catena di approvvigionamento e delle decisioni assunte in  tali

cause. Puo', altresi', tenere conto  delle  informazioni  di  dominio

pubblico risultanti dall'applicazione  a  livello  pubblicistico  del

diritto della concorrenza riguardanti il caso specifico.

Capo V

Quantificazione del danno

                               Art. 14

                        Valutazione del danno

  1. Il risarcimento del danno causato da una violazione del  diritto

della concorrenza dovuto al soggetto danneggiato si deve  determinare

secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227  del  codice

civile.

  2. L'esistenza del danno cagionato da una  violazione  del  diritto

alla concorrenza consistente in un cartello si presume,  salva  prova

contraria dell'autore della violazione.

  3. Il giudice puo' chiedere assistenza all'autorita' garante  della

concorrenza formulando specifiche richieste  sugli  orientamenti  che

riguardano la  quantificazione  del  danno.  Salvo  che  l'assistenza

risulti non appropriata in relazione alle esigenze  di  salvaguardare

l'efficacia dell'applicazione a  livello  pubblicistico  del  diritto

della concorrenza, l'autorita' garante presta l'assistenza  richiesta

nelle forme  e  con  le  modalita'  che  il  giudice  indica  sentita

l'autorita' medesima.

Capo VI

Composizione consensuale delle controversie

                               Art. 15

               Effetti della composizione consensuale

                         delle controversie

  1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del  danno  da

violazione del diritto della concorrenza si applicano  l'articolo  5,

comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  l'articolo  8

del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  l'articolo

141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6

settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma,  del  codice

civile.

  2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice,

su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni  il  processo

pendente per il risarcimento del  danno  da  violazione  del  diritto

della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una

procedura di composizione consensuale della controversia.  Quando  la

conciliazione non  riesce  il  processo  deve  essere  riassunto  nel

termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  formalizzazione  della

mancata conciliazione.

  3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non  si  computa  ai

fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

  4. L'autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui

all'articolo  10  della  legge  10  ottobre  1990,   n.   287,   puo'

considerare,  ai  fini  della  irrogazione  della  sanzione  di   cui

all'articolo 15 della  medesima  legge,  il  risarcimento  del  danno

effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di

composizione consensuale della controversia e prima  della  decisione

dell'autorita'.

                               Art. 16

Effetti  della  composizione  consensuale  delle  controversie  sulle

  successive azioni per il risarcimento del danno

  1. Nelle azioni per il risarcimento del  danno  da  violazione  del

diritto della concorrenza, il soggetto danneggiato che ha partecipato

ad un accordo che compone la controversia non puo' chiedere la  parte

di  danno  imputabile  al  coautore  della  violazione  che   vi   ha

partecipato ai coautori che non vi hanno partecipato.

  2. I coautori della violazione che  non  hanno  partecipato  ad  un

accordo che compone la controversia non hanno regresso nei  confronti

dei coautori della violazione che vi hanno partecipato per  la  parte

del danno a questi imputabile.

  3. Quando i coautori della violazione  che  non  hanno  partecipato

all'accordo che compone la controversia sono insolventi, detratta  la

parte di danno imputabile al coautore che ha partecipato all'accordo,

il soggetto danneggiato puo' chiedere  il  risarcimento  ai  coautori

della violazione che hanno  partecipato  all'accordo,  salvo  che  le

parti che hanno partecipato all'accordo che compone  la  controversia

lo abbiano espressamente escluso.

  4. Fermo il disposto dell'articolo 2055, secondo comma, del  codice

civile, nel determinare la misura del regresso  dovuto  dal  coautore

della violazione a ciascuno degli  altri  coautori  della  violazione

responsabili per il danno  cagionato  dalla  violazione  del  diritto

della  concorrenza,  il  giudice   tiene   conto   del   risarcimento

corrisposto dal  predetto  coautore  interessato  nell'ambito  di  un

accordo che compone la controversia concluso in precedenza.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando

il procedimento di composizione  consensuale  della  controversia  e'

definito con la pronuncia del lodo di cui al capo IV del Titolo  VIII

del libro IV del codice di procedura civile.

Capo VII

Disposizioni ulteriori, transitorie e finali

                               Art. 17

          Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

  1. All'articolo 1 della legge legge 10 ottobre 1990, n.  287,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al  comma  1,  le  parole:  «che  non  ricadono  nell'ambito  di

applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato  istitutivo  della

Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli  85  e/o

86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica  europea  (CEE),

dei  regolamenti  della  CEE  o  di  atti  comunitari  con  efficacia

normativa equiparata» sono soppresse;

  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato di cui all'articolo  10,  di  seguito

denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in  relazione  a

uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e gli articoli 2 e  3  della  presente  legge  in

materia di intese restrittive della  liberta'  di  concorrenza  e  di

abuso di posizione dominante.»;

  c) il comma 3 e' abrogato.

                               Art. 18

               Competenza dei tribunali per le imprese

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «dal  comma  1-bis»  sono

sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»;

  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  Per  le

controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e  d),  anche

quando ricorrono i presupposti del  comma  1-bis,  che,  secondo  gli

ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle

disposizioni  normative  speciali  che  le  disciplinano,  dovrebbero

essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono

inderogabilmente competenti:

  a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli

uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,

Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione

distaccata);

  b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli

uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze,

L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

  c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli

uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di

Campobasso,  Napoli,   Salerno,   Bari,   Lecce,   Taranto   (sezione

distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,

Palermo, Reggio Calabria.».

                               Art. 19

                      Disposizione transitoria

  1. Ai fini dell'applicazione temporale del  presente  decreto,  gli

articoli 3, 4, 5, 15, comma 2,  quali  disposizioni  procedurali,  si

applicano ai giudizi di risarcimento  del  danno  da  violazione  del

diritto della concorrenza promossi  successivamente  al  26  dicembre

2014.

                               Art. 20

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti

ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

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