Nessuna omissione per il militare che non fornisce informazioni riservateCon sentenza n° 716/07 emessa all’esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Trani assolve un pubblico ufficiale dal reato di rifiuto e omissione di atti di ufficio. L’imputato era stato tratto a giudizio a seguito della denuncia sporta da una signora che si era rivolta a lui in qualità di responsabile dell’ufficio amministrazione di una caserma per conoscere dati riservati relativi all’ex-marito che avrebbe dovuto versarle gli assegni famigliari.

Il funzionario rifiuta di fornire le informazioni richieste, ma il fatto di avere congruamente motivato le ragioni del rifiuto ha escluso, a parere del GUP, la sussistenza del reato che invece richiede l’assenza di motivazioni.

Un dissidio tra ex-coniugi alla base della vicenda

Tra un militare e la sua signora è in corso una separazione legale, per porre fine al loro matrimonio. Le dinamiche personali si accavallano su quelle finanziarie concedendo ad entrambi molti motivi di litigio. Uno di questi riguarda il mantenimento che il militare è disposto a versare alla sua famiglia.

Egli si impegna a contribuire in rapporto alle proprie disponibilità economiche ed oltre al mantenimento previsto negli accordi, viene stabilito che egli corrisponda alla moglie anche un ulteriore beneficio, espressamente assegnato alla moglie dal giudice della separazione.

La caserma doveva provvedere al versamento degli assegni famigliari direttamente all’ex-moglie del militare

Precisamente, viene stabilito nella sentenza che gli assegni famigliari che percepisce il suo ex-coniuge e che confluivano nella sua busta paga, d’ora in poi saranno versati direttamente alla moglie e che a ciò dovrà provvedere la stessa caserma dove si trova di stanza il militare, per il tramite dell’ufficio amministrativo che si occupa degli stipendi.

Tuttavia ella continua a non essere soddisfatta. Infatti, nota che dalla caserma non arriva nessuna cifra mensile che corrisponda all’importo degli assegni. Per questo motivo ella si rivolge al legale che la assiste durante le fasi della separazione, al fine di risolvere la faccenda.

Esattamente, la signora mira ad ottenere delle precise informazioni ed al suo avvocato affida il compito di scoprire se il militare stia facendo il doppio gioco, trattenendo per sé illecitamente gli assegni famigliari che invece spetterebbero alla sua ex-moglie.

Inizia una lunga serie di sollecitazioni da parte del legale della signora per ottenere informazioni dal tenente che si occupa degli stipendi

La signora chiede dunque al suo avvocato di rivolgersi all’ufficio amministrazione presso la caserma dove lavora il suo ex-marito per avere dati certi da utilizzare, probabilmente, a suo favore.

Il suo legale scrive una prima raccomandata ma non ottiene risposta. Decide allora di telefonare e rivolgersi direttamente al funzionario incaricato di provvedere alle paghe dei militari.

Alla telefonata risponde un tenente che però non ha alcuna intenzione di informare l’avvocato sul fatto che gli assegni vengano ancora corrisposti al militare o meno e oppone numerose giustificazioni al rifiuto di fornire informazioni.

La motivazione principale è che per ragioni di privacy non si possono svelare dati riservati a terzi, quand’anche famigliari, senza il consenso dell’interessato.

Tra le varie raccomandate anche quella contenente la diffida a rispondere entro trenta giorni, rimasta senza risposta

Tuttavia né il legale né la signora sua cliente intendono arretrare dalle loro posizioni e decidono di inviare ancora ulteriori richieste scritte.

Alle varie raccomandate successive viene via via allegata tutta la documentazione relativa alla separazione, che comprende anche i vari provvedimenti emessi dal giudice sul mantenimento.

Al comandante del reggimento, che accusano di coprire volontariamente le malefatte del militare, inviano addirittura non solo copie delle varie richieste inoltrate ripetutamente, ma anche le risposte di rifiuto che il tenente al quale si erano rivolti, aveva opposto loro.

A questi, inviano una raccomandata con ricevuta di ritorno intimandogli di fornire i dati richiesti entro trenta giorni per non incorrere in conseguenze penali.

Le richieste di fornire informazioni sulla destinazione degli assegni famigliari non possono essere esaudite per ragioni di privacy

Il tenente però non risponde neppure questa volta.

La raccomandata infatti è intestata al Comando del reggimento e non vi è prova che sia proprio il tenente, il pubblico ufficiale addetto a ricevere la corrispondenza né tantomeno vi è prova che gli sia stata consegnata personalmente.

Certo è che non aver risposto entro i trenta giorni ha esposto il tenente a tutte le conseguenze penali che gli erano state preannunciate dall’avvocato della ex-moglie agguerrita.

Il pubblico ufficiale viene rinviato a giudizio con l’accusa di rifiuto e omissione di atti d’ufficio

Il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio dell’imputato con il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio. L’imputato viene dichiarato contumace alla udienza preliminare e la parte civile si costituisce per mezzo del proprio difensore. Viene ammessa la definizione del processo con rito abbreviato. All’esito della discussione il giudice ha emesso sentenza in camera di consiglio con lettura del solo dispositivo.

Secondo la difesa dell’imputato la risposta telefonica non integra rifiuto

La difesa dell’imputato contesta la mancanza di un preventivo atto di diffida da parte del richiedente che doveva essere notificata al soggetto responsabile del procedimento. Contesta inoltre che la risposta debba avvenire per iscritto, essendo sufficiente una comunicazione verbale. Sostiene inoltre che il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico, il dolo.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’archiviazione ma è stata opposta dalla parte offesa

Il Pubblico Ministero che aveva proposto istanza di archiviazione per mancanza di elemento soggettivo, formula imputazione su ordine del giudice a seguito di opposizione della parte offesa.

La sentenza del GUP assolve l’imputato perché il reato non sussiste

Con sentenza il GUP dichiara che non sussiste a carico dell’imputato nessuna delle due fattispecie alternative di reato previste dall’art. 328 cp al primo e secondo comma.

Innanzitutto rileva che vi è incertezza sulla data in cui si sarebbe consumata l’omissione perché non è stata data prova dell’effettiva data di spedizione e ricezione della raccomandata cui doveva far seguito la risposta entro trenta giorni. Presso la caserma non è stata infatti rinvenuta la cartolina di ritorno contenente il timbro con la data e la firma del ricevente.

Oltre alla mancanza di data certa del ricevimento della raccomandata, manca la documentazione comprovante l’ordine giudiziale

Inoltre, il GUP specifica che la documentazione comprovante le ragioni di giustizia evidenziate dai provvedimenti del giudice civile della separazione, con i quali veniva assegnata la prole alla madre prevedendo un assegno di mantenimento a suo favore, e precisamente il provvedimento contenente l’ordine al datore di lavoro del marito di pagare gli assegni di mantenimento direttamente alla moglie, erano stati allegati alle richieste rivolte al reggimento solo successivamente alla data in cui era stata spedita la raccomandata.

Il GUP osserva anche che l’ufficio amministrativo legittimamente non ha acconsentito alla richiesta di esibizione dal momento che il militare ha continuato a definirsi coniugato e a richiedere espressamente di poter beneficiare degli assegni famigliari.

Per le suddette ragioni viene esclusa la ricorrenza del reato di cui all’art. 328 cp comma primo da parte dell’incaricato dell’ufficio amministrativo.

Non sussiste nemmeno l’omissione perché l’istante era a conoscenza delle ragioni del rifiuto

Quanto alla imputazione di cui al secondo comma della medesima norma, il GUP rileva che per la sua configurabilità è necessaria una inerzia del pubblico ufficiale a fronte di una precisa richiesta. In questo caso l’istante era invece ben a conoscenza delle motivazioni che avevano generato il rifiuto ad adempiere, essendo stato questo contestato sulla base della tutela del diritto alla riservatezza del militare.

Peraltro, l’istante ha ottenuto l’ordine di esibizione dei documenti attraverso un giudizio promosso davanti al Tribunale Regionale Amministrativo prima che scadessero i trenta giorni intimati al pubblico ufficiale.

Una precisazione sulla portata del rifiuto e dell’omissione

L’interesse portato dalla sentenza in oggetto si ricava nei termini in cui viene individuata una nuova situazione di esclusione della fattispecie penale del rifiuto od omissione di atti di ufficio.

Vengono delineati in maniera analitica i confini dell’art. 328 cp, precisando che le ragioni di interesse pubblico sottese devono essere evidenziate dall’istante perché il rifiuto abbia valenza penale. Viene inoltre specificato che l’omissione discende da una istanza alla quale non deve essere opposta alcuna risposta, non una contestazione con tanto di motivazione.

Inoltre, emerge l’importante ruolo della tutela del diritto alla riservatezza o privacy, destinato a prevalere anche di fronte alla possibilità che si configuri una fattispecie di reato con il rifiuto a esibire dati riservati del dipendente.

I rapporti della fattispecie penale con la normativa sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione

Vale la pena infine sottolineare che la fattispecie in esame presenta un collegamento fondamentale con la normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione dettata dalla legge 240/90 che impone alla PA di rispondere al privato entro trenta giorni dalla sua richiesta.

Il silenzio rifiuto che si crea in questo caso può costituire un inadempimento integrante il reato previsto dall’art. 328 cp purché il funzionario ometta di indicare le ragioni del ritardo nell’adempimento.

Altri funzionari pubblici rinviati a giudizio per non aver fornito i documenti richiesti

Nel 2011 due dipendenti comunali di Fasano, in Puglia, addetti all’Ufficio urbanistico dell’ente, sono stati rinviati a giudizio per lo stesso reato con l’accusa di avere consegnato con notevole ritardo rispetto al termine di legge, un documento ad un cittadino che ne aveva fatto regolare richiesta.

Tags: Dir. Penale

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