REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio AZARA – Presidente -

dott.ssa Maria Teresa MIRRA – Giudice -

dott. Mario Rosario CIANCIO - Giudice rel. -

in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 4451/2004, posta in decisione all'udienza del 19.6.2007, proposta

da

S. RADIO srl, in persona del l.rapp.te, elett. dom. in Roma, presso l'avv. M.G., che la rappr. e dif. per delega in atti;

appellante ed app.ta inc.

nei confronti di

RADIO S. srl, in persona del l.rapp.te, elett. dom. in Roma, presso gli avv. G.B. e G.B., che la rappr.no e dif. per deleghe in atti;

appellata ed appellante inc

S. srl, in persona del l. rapp.te, contumace

C. sas, in persona del l. rapp.te, contumace

appellate

OGG.: Interferenza nelle radiofrequenze; appello avverso sentenza n. 21759/2003 del Tribunale Ordinario di Roma.

Svolgimento del processo

Con citazione del 29 ottobre 1991 la srl S. di Roma, premesso che il Pretore di Roma, in accoglimento del ricorso urgente della medesima S., aveva ordinato alla srl S. Radio di non trasmettere sul bacino di Roma sulla frequenza di 93.100 Mhz e di spostarsi su quella di 92.900 Mhz, con irradiazione di potenza non superiore ai 2 Kw, che le interferenze create dalla S. Radio avevano creato grave danno per la disdetta dei contratti pubblicitari anteriormente stipulati, che la decisione pretorile non aveva specificato tutti i parametri rilevanti sicché la S. Radio pur adeguando la frequenza e la potenza indicate aveva elevato il numero delle antenne di trasmissione, che la S. dubitava della regolarità dei negozi con cui l'avversaria avrebbe acquisito il diritto a trasmettere con le frequenze di precedenti emittenti, chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il preuso della frequenza 93.100 Mhz sul bacino di Roma da parte della attrice e la responsabilità della S. Radio, ordinando alla medesima di cessare dalle turbative ed interferenze nelle trasmissioni, condannandola al risarcimento dei danni nella misura di Lire 750.000.000, alla pubblicazione ed alla radiodiffusione a sue spese del dispositivo della sentenza.

Costituitasi la soc. S. Radio, contestava la domanda nonché il contenuto del provvedimento urgente del Pretore, eccepiva la carenza di legittimazione della S. e chiedeva il rigetto di ogni istanza.

Intervenivano la srl Radio S. e la sas C., la prima in adesione alle richieste della S. e la seconda chiedendo il rigetto della domanda e la revoca dell'ordinanza del Pretore. Il Tribunale, svolta ulteriore CTU, confermava il provvedimento del Pretore, accertava il diritto della srl S., poi trasferito alla srl Radio S., di irradiare sulla frequenza di 93,100 Mhz, ordinava alla srl S. Radio di cessare le turbative su detta frequenza e respingeva la domanda risarcitoria dell'attrice.

Propone appello avverso la sentenza la srl S. Radio deducendo quattro motivi. Contesta i motivi la srl Radio S. e propone a sua volta appello incidentale.

Motivi della decisione

1. La questione oggetto del presente giudizio attiene alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero in tutte le sue forme e della libertà di iniziativa economica garantite dagli artt. 21 e 41 della Costituzione. Ove due imprenditori privati impegnino, per la diffusione televisiva via etere in ambito locale la medesima frequenza o frequenze molto vicine, con reciproche interferenze, la giurisprudenza inquadra la controversia nell'art. 2598 c.c., individuando in base al criterio della priorità dell'uso di fatto di una frequenza il soggetto tutelato contro comportamenti di concorrenza sleale dell'altro imprenditore (Cass. n. 6339 del 3.12.1984; Cass. n. 7380 del 16.6.1992; Cass. n. 16996 del 26.7.2006).

2. Venendo ai motivi dell'appello principale, con il primo di essi la srl S. Radio censura la decisione di primo grado, affermando che il Tribunale avrebbe errato nell'adeguarsi, nella decisione finale, alla valutatone degli elementi processuali effettuata in precedenza dal Pretore con l'ordinanza del 1.8.1991 e dal G.I. con l'ordinanza del 17.5.1998, senza sottoporre a critica ed autonoma valutazione i fatti di causa, in violazione del principio della modificabilità e revocabilità delle ordinanze istruttorie (art. 177 cpc) e del libero convincimento del giudice (art. 116 cpc). Manifestazione di tale errore sarebbero alcune espressioni usate in sentenza, la prima con riguardo alle due ordinanze indicate: "due punti fermi vanno tenuti presenti"; la seconda, sulla valutazione di un documento emesso dal Ministero delle Comunicazioni: "il valore probatorio del documento è stato già valutato e negato dal G.I.".

Il motivo va respinto. Dalla lettura del provvedimento risulta che Il Tribunale condivide le interpretazioni dei fatti date sia dall'ordinanza del Pretore che da quella del G.I., aggiungendo di seguito altri argomenti, che confermano e rafforzano dette interpretazioni, fatte proprie dal giudicante nella sentenza. Con ciò deve escludersi la violazione del principio di autonoma valutazione delle risultanze processuali enunciato dall’art. 116 cpc.

3. Con il secondo motivo l'appellante principale deduce che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle risultanze e degli elementi probatori acquisiti al processo.

Avrebbe in primo luogo trascurato che, con l'acquisto di A.A. di F.S., S. Radio era subentrata nella titolarità delle frequenze delle due Radio già acquisite, ovvero Radio G. che trasmetteva sulla frequenza di 92,900 Mhz e Radio R.T., sulla frequenza di 93,100 Mhz; ed ancora che, avendo le due Radio indicate lo stesso bacino di utenza di Roma, S. Radio aveva deciso di unificare le frequenze trasmettendo, dall'anno 1990, sulla frequenza di 93,000 Mhz, sotto la sigla di Radio A.. Il primo Giudice non avrebbe valutato che in tal modo né A., né l'acquirente S. Radio avevano mai perduto la priorità d'uso della frequenza ed in particolare della banda compresa tra i 92,900 ed i 93,100; non avrebbe tenuto in conto che in base al documento del Ministero delle Comunicazioni in data 9.9.1997 risultava che le emissioni sulla frequenza 92,900-93,000 Mhz ad opera di Radio A., considerati i passaggi intervenuti, risalivano al 14.6.1977, mentre quelle sulla frequenza 93,100 Mhz al 9.10.1982 e che detto documento non era smentito da quello inviato il 4.12.1997 in risposta al legale della srl S. dalla stessa Amministrazione; che pertanto l'attivazione dell'impianto nel 1990 su 93,100 Mhz non rappresenterebbe l'inizio di nuove trasmissioni su una nuova frequenza ma l'unificazione delle due precedenti. Deduce S. Radio che la temporanea disattivazione delle trasmissioni a 93,100 Mhz da Radio R. da Monte Gennaro, dal 1987, era causata dai danni conseguiti dal traliccio, successivamente al sequestro penale degli impianti disposto dal Pretore di Palombara Sabina, nello stesso anno, continuando A. le trasmissioni da Albano sulla frequenza 93,000 Mhz.

4. Il motivo, nelle sue complesse ed articolate argomentazioni, è in parte fondato. Invero, è un dato di fatto che la S., che già trasmetteva su Frosinone, secondo il CTU B. dal novembre 1987, ma con maggiore probabilità, dal dicembre 1988 (cfr. CTU P. pg. 3) ha rivolto le antenne su Roma ed ha iniziato a trasmettere anche verso detto bacino, sulla frequenza di 93,100 Mhz (cfr. CTU perito B. del 23.6.1994, pg. 7). Da poco tempo la frequenza di 93,000 Mhz su Roma era stata lasciata libera dalla Radio V. che si era spostata su altra frequenza (luglio 1987, cfr. CTU B. pg. 6; CTU dr. P. pg. 6) e le trasmissioni di Radio R. (poi Radio G.) acquisita da A. di F.S. il 15.6.1988, sulla frequenza 93,100 Mhz, risultavano accertate solo fino al 17.11.1987 (cfr. pg 3 del Documento Ministero delle Comunicazioni 9.9.1987 inviato allo studio legale G. e pg 2 del Documento della stessa Autorità, 4.12.1997 inviato allo studio legale B.; cfr. anche CTU dr. P., dep. il 18.3.1991, pgg. 5-7); la S. pertanto, all'inizio delle trasmissioni verso Roma aveva priorità sulla frequenza 93,100 Mhz, rispetto a Radio G., acquisita da A., che aveva per motivi vari cessato le emissioni su detta frequenza.

Quanto alle trasmissioni dagli impianti di Radio P., acquisiti da A. di F.S. il 20.11.1987, esse si sono avvicendate sulle frequenze di 92,925 Mhz (nov. 1985), 92,900 (sett. 1986) e 92,950 Mhz di A. (dal 26 sett. 1986); A., dopo l'acquisizione anche di Radio G. il 15.6.1988, proseguiva le trasmissioni sulle frequenze comprese tra i 92,950 ed i 93,000 Mhz (cfr. Documento Ministero Comunicazioni 9.9.1987 pg. 2-3). Ne consegue che le deduzioni finali del citato Documento (acquisizione della continuità di trasmissione nelle citate frequenze da parte di Radio A.) si ritengono solo in parte valide ed in altra parte da disattendere. Invero, per quanto attiene alle trasmissioni a 93,100 Mhz, esse si sono interrotte nel novembre 1987, prima dell'inizio delle trasmissioni della srl S.; per quanto riguarda quelle di A., dagli impianti già di Radio P., esse hanno avuto variabilità negli anni e si sono attestate con continuità prevalentemente su frequenze oscillanti tra i 92,950 ed i 93,000 Mhz, proseguendo anche nel periodo di attivazione della S. (cfr. entrambe le CTU svolte in corso di causa ed i numerosi accertamenti ufficiali di tecnici del Ministero delle Telecomunicazioni presenti in atti ed in particolare allegati al fascicolo di parte appellante). Ma poiché, in base a quanto esposto dal CTU B. (pag. 9), per evitare interferenze tra le emittenti, deve ritenersi tollerabile, a parità di ampiezza del segnale, un distanziamento di frequenza di 200 Khz, va riconosciuta priorità alle trasmissioni di A. (a cui è subentrata da luglio 1990 S. R.) con segnale attestatosi sulla portante di 93,000 Mhz, e va dichiarato l'obbligo della srl S., cui è subentrata successivamente Radio S., fin dall'inizio delle trasmissioni su Roma, di non interferire abbandonando le emissioni con frequenza 3,100 Mhz e distanziandole di almeno 200 Khz dai 93,000 Mhz, utilizzati dall'altra emittente.

5. Con il terzo motivo S. Radio lamenta contraddittorietà nella decisione del primo giudice e mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Deduce che, mentre il Pretore, nella sua ordinanza del 1.8.1991 aveva ritenuto che quando la S. aveva iniziato le trasmissioni sul bacino di Roma, vi era la priorità di A. (poi S. Radio), nella frequenza da essa usata, avendo poi quest'ultima fatto acquiescenza all'uso dei frequenza 93,100 Mhz dall'altra Radio spostandosi su altra frequenza, il Tribunale aveva invece considerato che A. non avesse fin dall'inizio alcuna priorità nell'uso delle frequenze e che quindi l'attivazione delle emissioni a 93,000 Mhz da Monte Gennaro di S. Radio fosse una circostanza del tutto nuova, in violazione del preuso di Radio S.. Il motivo è fondato, in base alle considerazioni svolte al punto che precede. Il Tribunale non ha compiutamente valutato le risultanze istruttorie, valorizzando solo le emissioni dall'impianto sito in Monte Gennaro e solo sulla frequenza 93,100 Mhz, dal 1990. Va tenuto conto invece che le interferenze sono state create anche in precedenza, con emittenti posizionate da altre località ed anche con frequenze vicine a quelle date. Esse sono state infatti realizzate dalla S., che ha iniziato a trasmettere a fine del 1988 sulla portante 93,100 da Rocca Priora su Roma, quando A. trasmetteva da varie postazioni sullo stesso bacino, pur senza coprirlo interamente, tra i 92,900 ed i 93,000 Mhz (cfr. Documento 9.9.1997 Ministero delle Comunicazioni; CTU perito B. pag. 5).

6. Con il quarto motivo S. Radio si duole della omessa motivazione, da parte del primo giudice, su un punto decisivo della controversia; lamenta che esso non avrebbe tenuto conto, affermando l'acquiescenza alle trasmissioni di Radio S., dei tre telegrammi inviati e del ricorso proposto da A. nei quali si contestavano le turbative delle frequenze di quest'ultima Radio da parte della prima. Il motivo è fondato, dovendosi in questa sede dare atto non solo dell'utilizzo da parte di A., poi S. Radio, di frequenze interferite dalla S., ma anche della reazione non acquiescente posta in essere dalla prima.

7. In ordine all'appello incidentale, l'accoglimento di alcuni motivi proposti da S. Radio preclude l'esame di quelli avanzati da Radio S..

8. In relazione alla soccombenza, le appellate srl S. e srl Radio S. vanno condannate alle spese del doppio grado di giudizio in favore di S. Radio, oltre alle spese di CTU.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigettato l'appello incidentale, in riforma della sentenza n. 21759/2003 del Tribunale di Roma:

1) Dichiara che la srl S., cui è subentrata la srl Radio S., mediante le trasmissioni verso Roma sulla portante 93,100 Mhz ha creato interferenza con A., cui è subentrata la srl S. Radio, ed ordina alla prima di cessare le turbative, distanziando le emissioni di almeno 200 Khz dai 93,000 Mhz, utilizzati dalla seconda;

2) Condanna srl S. e srl Radio S. in solido a rifondere a S. Radio le spese dei due gradi, liquidate per il Tribunale in Euro 4.890,00 di cui Euro 400,00 per esborsi, Euro 1.340,00 per diritti ed Euro 3.150,00 per onorari, oltre spese generali, CP ed IVA; per la Corte d'Appello in Euro 5.340,00 di cui Euro 380,00 per esborsi, Euro 1,510,00 per diritti ed Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali, CP ed IVA; condanna le predette S. e Radio S. in solido al pagamento delle spese di CTU.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2007.

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2007.

Tags: Proprietà Industriale, Diritto d'Autore, Diritto Civile

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