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Art. 36 Codice Processo Penale Minorile - Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2.  La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.




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