Art. 11 Autorizzazione e dichiarazione

La capacità dell’operatore del SAPR di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall’ENAC mediante il rilascio di un’autorizzazione nei casi di operazioni specializzate critiche. Nei casi di operazioni specializzate critiche svolte in accordo agli scenari standard pubblicati dall’ENAC, tale capacità viene dichiarata dall’operatore secondo le modalità previste nel precedente articolo 10.2. 2. L’autorizzazione o la dichiarazione, quale applicabile, copre tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni del SAPR (mezzo aereo, operazioni di volo, piloti). 3. L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività che intende svolgere e dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le attività di volo e la manutenzione dei sistemi. Il manuale include le modalità con cui l’operatore effettua l’analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative mitigazioni. 4. L’operatore, oltre a soddisfare le disposizioni generali di cui alla Sezione VI, ha l’obbligo di registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad esse associate. 5. L’operatore ha l’obbligo di fornire all’ENAC, su richiesta, i dati relativi alle attività svolte. 6. Per ottenere l’Autorizzazione, l’operatore presenta all’ENAC una specifica domanda nella quale attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. Alla domanda allega la documentazione contenente: a) i dati identificativi del SAPR nonché le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un impiego sicuro ovvero la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, nel caso di SAPR in possesso di Certificazione di Progetto di cui all’articolo 13; b) la tipologia delle operazioni che intende svolgere; c) l’analisi del livello di rischio associato alle operazioni previste, eseguita al fine di sostanziare la sicurezza delle stesse; d) il manuale di volo dell’APR o documento equivalente; e) il programma di manutenzione del SAPR; f) le procedure operative relative alle operazioni richieste, inclusa la descrizione delle modalità di valutazione e gestione del rischio; g) l’evidenza dell’avvenuta registrazione nel sito D-Flight. 7. L’ENAC rilascia l’autorizzazione al favorevole completamento della valutazione della documentazione prodotta da parte dell’operatore per sostanziare la capacità di effettuare l’attività in sicurezza. Nell’ambito delle valutazioni, l’ENAC si riserva di richiedere l’effettuazione di ulteriori analisi e prove e di condurre eventuali ispezioni. 8. L’autorizzazione o la dichiarazione rimangono valide, purché le operazioni siano condotte nell’ambito delle condizioni e limiti dell’autorizzazione o della dichiarazione. Queste decadono nel caso che siano apportate modifiche al sistema o effettuate operazioni al di fuori delle previsioni dell’autorizzazione/dichiarazione. 9. L’operatore ha l’obbligo di comunicare all’ENAC i dati e le informazioni aggiornate delle operazioni autorizzate o oggetto di dichiarazione, richiedendo, se del caso, le corrispondenti variazioni dell’autorizzazione o modificando la dichiarazione per operazioni non critiche. L’ENAC si riserva la facoltà di condurre verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le attività riferibili a questa sezione.




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