Art. 69 Regolamento SIAE - Dichiarazione delle opere. Documentazione

1. Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato per il deposito un esemplare manoscritto o stampato dell’opera completa. 2. Per le opere di musica elettronica, concreta, o comunque non trascrivibile, può essere depositata la registrazione su disco o altro supporto. 3. Per l’opera coreografica o pantomimica può essere depositata una riproduzione videografica. 4. Il Direttore Generale ha facoltà di ammettere alla tutela della Società l’opera dichiarata anche se il bollettino di dichiarazione non sia accompagnato dall’esemplare dell’opera previsto dall’art. 20. Tuttavia, i proventi incassati non potranno essere liquidati agli interessati sino a che non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di detto esemplare. 5. Qualora gli aventi diritto non siano tutti rappresentati dalla Società, l’avente diritto Associato assume ogni responsabilità per quanto concerne la disponibilità dell’opera ai fini della sua pubblica utilizzazione. La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali aventi diritto non rappresentati per quanto concerne la quota dei diritti d’autore loro spettante. 6. Qualora il mandato relativo al servizio di noleggio di cui all’art. 74 riguardi opere tutelate, nel bollettino di dichiarazione deve essere indicata la quota parte dei proventi riservata all’autore.




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