Art. 125 TU stupefacenti - Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2.  Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3.  In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4.  In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) (1) . (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1). (1) Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.  




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