Art. 129 TU stupefacenti - Concessione di strutture appartenenti allo Stato

Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tosicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. 2.  Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 3.  Agli enti di cui al commi 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1).




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