Art. 17 DPR 600/73 - Registro riepilogativo di magazzino

Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie e voci di cui al primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantita' esistenti all'inizio del periodo d'imposta, le quantita' complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantita' esistenti al termine del periodo stesso. Le quantita' in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantita' prodotte o passate in lavorazione. (1) Abrogato dall’art. 6 bis del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 1978, n. 38, con effetto dall’1 gennaio 1974.




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