Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g bis) e g ter), dell’articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 1 bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 2. Qualora i rapporti di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g bis) e g ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto (1). (1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 12 dicembre 2003, n. 344.