Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico (1) (2) . La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell’articolo 47 del medesimo testo unico (3). 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (2) (4) . 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del predetto testo unico, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del citato testo unico (2) . 3. La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3 ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato . [L’aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio] (5) . L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3 ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi (6) della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero (2) (7) . 3 bis. I soggetti cui si applica l’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3 ter (8) sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell’articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (9) . 3 ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento (10) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (11) . 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c bis) del comma 1 dell’articolo 67 (12) del testo unico e non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico, non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 (13) ; b) sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47 bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47 bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47 bis (14) . La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (2) (15) . 4 bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2 (15) . 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa [o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico] (16) . Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l’aliquota del 27 per cento ed a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società (2) . 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (1) I precedenti primo e secondo periodo di questo comma sono stati così sostituiti dall’attuale primo periodo dall’art. 1, comma 1003, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205. (2) I commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 12 dicembre 2003, n. 344. (3) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 18 novembre 2005, n. 247. (4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 novembre 2005, n. 247. (5) Questo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 1), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148. (6) Le parole: «dei quattro noni» sono state così sostituite dalle seguenti: «di un quarto» dall’art. 2, comma 13, lett. c), n. 2), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148. (7) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 24, comma 1, della L. 7 luglio 2009, n. 88. (8) Le parole: «di cui al comma 3», sono state così sostituite dalle attuali: «di cui ai commi 3 e 3 ter», dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 3), della L. 24 dicembre 2007, n. 244. (9) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 maggio 2005, n. 143. (10) Le parole: «dell’1,375 per cento» sono sostituite dalle attuali: «dell’1,20 per cento» dall’art. 1, comma 62, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. (11) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 67, lett. a), n. 4), della L. 24 dicembre 2007, n. 244. (12) Le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c bis) del comma 1, dell’articolo 67» sono state così sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c bis) del comma 1 dell’articolo 67» dall’art. 1, comma 1003, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205. (13) Questa lettera è stata abrogata dall’art. 1, comma 1003, lett. c), della L. 27 dicembre 2017, n. 205. (14) Il primo periodo di questa lettera è stato così sostituito dall’art. 5, comma 2, del D.L.vo 29 novembre 2018, n. 142. (15) L’originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis, dall’art. 14, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 novembre 2005, n. 247. (16) Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 1, comma 1003, lett. d), della L. 27 dicembre 2017, n. 205.