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  • Art. 12 bis DPR 600/73 - Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto

Art. 33 DPR 600/73 - Accessi, ispezioni e verifiche

Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e [nei casi e con le modalità di cui all’art. 35,] ( 4) presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32 (1) allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza delle risposte allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio (2) . La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale (3) [istruttorio] (4) , utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti [nei confronti dell’imputato] (4) , direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria [anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’art. 35] (4) (5) . Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (6) . Nell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:  (Omissis). (5) Le parole da «acquisiti nei confronti» sino alla fine di questo comma sono state così sostituite dall’art. 5, comma 15, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella L. 5 luglio 1991, n. 197. (4) Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 18, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. (3) Le parole: «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto», sono state così sostituite dalle attuali da: «previa autorizzazione ...» fino a: «... codice di procedura penale», dall’art. 23 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74. (1) Le parole: «e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale» sono state così sostituite dalle parole: «e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32», dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. (2) Le parole: «allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza, allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l’azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale» sono state così sostituite dalle parole da: «allo scopo» fino a: «sospetti che le pongano in dubbio» dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. (6) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 23, comma 26, lett. b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.




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