La dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 8, primo comma, primo periodo. 2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari (1) . (1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 19 del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175.