Art. 46 DPR 600/73 - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 300.000. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000, elevabile fino a lire 3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell’art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all’estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dall’indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all’estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’imposta liquidata in base all’accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36 bis ovvero ai sensi dell’articolo 36 ter. Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471.




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