Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’art. 46. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.