Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000. Se l’omissione o l’incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 2 e dell’art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell’art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire 120.000. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all’originale. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.