Se nel corso degli accessi di cui all’art. 32 viene rifiutata l’esibizione o comunque impedita l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l’esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli artt. 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell’art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all’accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni. Nell’ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1.200.000 a lire 12.000.000. Nelle ipotesi di cui all’art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, aprovato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell’ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione. (1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.