Art. 71 DPR 600/73 - Dichiarazioni e scritture contabili
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative a periodi d’imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell’accertamento.
Le disposizioni degli artt. 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il 30 aprile 1975. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell’art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il 15 aprile 1975.
L’art. 71 del D.P.R. n. 600/1973 non disciplina gli attuali obblighi ordinari di dichiarazione, di tenuta delle scritture o di conservazione dei documenti fiscali. È una disposizione di diritto intertemporale, adottata per definire l’entrata in applicazione della riforma dell’accertamento delle imposte sui redditi introdotta nel 1973 e per regolare specificamente il periodo d’imposta 1974.
La sua funzione principale era evitare un’applicazione retroattiva degli obblighi contabili di nuova introduzione. In particolare, il divieto di ispezione delle scritture riferite a periodi nei quali la loro tenuta non era fiscalmente obbligatoria tutela l’affidamento del contribuente: non sarebbe stato coerente sottoporre a controllo documenti che, nel periodo cui si riferivano, non dovevano essere formati o conservati secondo la normativa allora vigente.
Il rapporto con l’attuale disciplina contabile va quindi mantenuto distinto. Per le scritture delle imprese commerciali, l’art. 2220 c.c. prevede, in via ordinaria, la conservazione per dieci anni dall’ultima registrazione e impone il medesimo termine per fatture e corrispondenza; ammette inoltre la conservazione su supporti di immagini, purché i documenti restino in ogni momento leggibili. Gli obblighi tributari correnti di tenuta, esibizione e conservazione trovano oggi la loro disciplina, in particolare, nell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e nelle disposizioni fiscali speciali vigenti, non nell’art. 71.
Ne deriva che l’art. 71 può assumere interesse pratico soltanto in un contenzioso di natura storico-tributaria, nel quale si discuta della legittimità di un controllo o di un obbligo dichiarativo concernente il passaggio al sistema introdotto dal D.P.R. n. 600/1973. Le previsioni relative ai redditi del 1974 e alle proroghe dichiarative del 1975 hanno, invece, natura ormai esclusivamente storica e non sono suscettibili di applicazione per periodi d’imposta attuali.
In conclusione, l’art. 71 del D.P.R. n. 600/1973 è una norma transitoria ormai priva di operatività ordinaria: conserva rilievo interpretativo per ricostruire il regime di passaggio del 1974-1975, ma non costituisce una fonte degli attuali obblighi di dichiarazione o di conservazione delle scritture contabili.